CONDANNATO SENZA POSSIBILITÀ D'APPELLO
Di Francesco TOSCANO
Prima Edizione.
Giugno 2013.
Revisione del 21 Luglio 2013.
Questo libro è un’opera di fantasia. Nomi, personaggi, luoghi e avvenimenti sono frutto dell’immaginazione dell’autore o sono usati in maniera fittizia. Qualunque somiglianza con fatti, luoghi o persone reali, viventi o defunte, sono del tutto casuali.
Diritti esclusivi di sfruttamento economico nel diritto d’autore e diritti connessi.
Tutti i diritti letterari della presente opera sono di esclusiva proprietà dell’autore, Francesco Toscano, così come previsto dalla legge 22 maggio 2004, n. 128 sulla diffusione telematica abusiva delle opere dell'ingegno, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 contenente disposizioni per l'università e la ricerca, dal DLGV 13 febbraio 2006, n. 118, dal DLGV 16 marzo 2006, n. 140 e dal DDL S861 approvato dal Parlamento il 21 dicembre 2007 che consente la libera pubblicazione attraverso la rete d’immagini o musiche a bassa risoluzione o degradate. Il diritto di pubblicazione (Art. 12) è il primo tra tutti i diritti esclusivi di sfruttamento economico e spetta all’Autore o agli Autori. E’ anche un diritto morale. L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. E' considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione. L’Autore ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati dalla legge, e in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati in seguito. L'autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in raccolta (Art. 18). L’Autore è l’unico che ha il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione (Art. 18). Per diritti di sfruttamento economico (Artt.12 e 19) s’intendono una serie di diritti di seguito elencati. Tutti questi diritti esclusivi previsti dalla legge (Art. 19)sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti. Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme e in ciascuno delle sue parti. I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte (Art. 25). Nel caso di morte spettano agli eredi. Il trasferimento o la cessione di tali diritti, si attua attraverso un contratto di cessione e ha una durata limitata nel tempo (Il massimo previsto per legge è comunque fissato in venti anni, vedi precedente (Art. 122 contratto di edizione). Diritti relativi a edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio (Art. 85-quater). Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a colui il quale pubblica, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo, edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio spettano i diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, quale risulta dall'attività di controllo critica e scientifica (comma 1.). Fermi restando i rapporti contrattuali con il titolare del diritti di utilizzazione economica di cui al comma 1,spetta al curatore della edizione critica e scientifica il diritto alla indicazione del nome (comma 2.). La durata dei diritti esclusivi di cui al comma 1 è di venti anni a partire dalla prima lecita pubblicazione, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo effettuata (comma 3.). Il diritto esclusivo di trascrivere (Art. 14) ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente. Il diritto esclusivo di riprodurre (Art. 13) ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione. Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico (Art. 15) ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate,sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale. Il diritto esclusivo di distribuzione (Art. 17) ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera (Art. 16) ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari; comprende altresì la messa disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Il diritto esclusivo di tradurre (Art. 18) ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto. Il diritto esclusivo di elaborare (Art. 18) comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4. Il diritto esclusivo di noleggiare (Art. 18-bis, comma 1) ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio da parte di terzi. Il diritto esclusivo di dare in prestito (Art. 18-bis, comma 2) ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi dal noleggio. L’autore ha il potere esclusivo di autorizzare il prestito da parte di terzi. Alla Legge 633/1941 si affianca anche il Codice Civile, libro V titolo nono, capo I°, articoli da 2575 a 2583.
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2013, Francesco TOSCANO.
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Di quel dì in cui la mia vita e il mio destino cambiarono per sempre, ricordo solo che era un uggioso pomeriggio di fine febbraio, uno dei mesi più freddi nella provincia di Palermo, l'area geografica di questo piccolo globo in cui, sono nato, cresciuto, e più volte mi sono reincarnato. L'aria intrisa d'umidità, spinta da delle folate di un freddo vento di maestrale, entrava in maniera irruente nelle nostre ossa, poveri mortali, costringendoci a stringerci nei nostri scialli di lana di concia, a volte puzzolenti, sino quasi ad asfissiarci, e a imbacuccarci nei nostri paltò di panno robusto che coprivano i nostri pantaloni di fustagno che denotavano le misere condizioni socio economiche in cui eravamo costretti a vivere. Nulla di strano se ciò fosse avvenuto in un altro posto al mondo. Era molto strano per noi siciliani che, oltre a soggiacere alle intemperie, fossimo ancora costretti a marcire nella nostra miseria, nonostante l'Italia fosse stata creata e il governo monarchico ci avesse garantito, a più riprese, che da lì a qualche anno la nostra vita sarebbe migliorata. Purtroppo non avevamo fatto i conti con la "crisi di fine secolo", un periodo di recessione economica che contribuì, infatti, all'aumento della tensione sociale e politica, che si tradusse nella successione di undici governi nei dieci anni che seguirono. Correva l'anno 1893 e il primo governo Giolitti era già in parlamento da circa nove mesi, e lì vi sarebbe rimasto in carica, se non ricordo male, sino al mese di dicembre di quell'anno, per un totale di cinquecento settantanove giorni. Non so dirvi che cosa mi accadde quel giorno nefasto, e mai sarò in grado di spiegarlo ad alcuno, sebbene me l'abbiano chiesto in tanti in questi ultimi due secoli di oscurità.
Non credevo, prima di passar "a miglior vita", quando ancora mi trovavo sulla Terra, che l'Inferno esistesse, sebbene la mia cultura, e la religione da me professata sino a qualche anno prima che io morissi, mi avessero insegnato tutto il contrario. Quello era un Inferno più dantesco che cristiano, più allegorico che metafisico. La mia anima, pur tuttavia, allontanandosi in vita dalla Luce, così precipitando nel buio degli abissi tenebrosi, aveva avuto modo di conoscere e di sperimentare ciò che significasse, per davvero, vivere nella tristezza più assoluta, nell'estremo dolore, nell'enorme disperazione e tormento eterno. Facevo mille supposizioni del perché fosse successo proprio a me, alla mia anima, nel reincarnarmi in quelle nuove vite, chiedendomi ogni istante che cosa avessi potuto realizzare se fosse andata diversamente; per quale motivo la mia anima aveva fatto le stesse esperienze delle vite precedenti, così costringendomi a rimanere in quest'universo fatto di sofferenze e di malvagità?
«La Giuria!»
Tutte le anime che affollavano l'assemblea si alzarono dalle poltrone in cui sedevano, inchinandosi in direzione della Suprema Corte.
«Che l'imputato si alzi!» disse il giudice a latere che sedeva a fianco del Presidente della Corte. Non obiettai. Mi alzai in piedi pronto ad accettare la Sentenza di condanna che da lì a poco sarebbe stata emessa nei confronti della mia anima, forse per l'eternità.
«Che cosa ha da dichiarare a sua discolpa?» disse il Presidente della Corte, guardandomi quasi volesse procedere a un'introspezione psicologica.
«Nulla vossignoria!» dissi timidamente.
«Ammetto le mie colpe e chiedo la clemenza della Corte…», dando così sfogo, ed esternando, tutti i sentimenti di contrizione che in quegli ultimi anni avevo man mano concepito.
«Allora ammettete i fatti che vi vengono contestati? Vi dichiarate colpevole di aver trucidato la vostra famiglia, in un momento d'ira sfociato in un raptus omicida?»
«Sì!»
«Orbene, a conclusione di questi cento anni d'investigazioni, tenuto conto delle circostanze attenuanti ammesse, e in virtù dei poteri a me conferiti», disse il Presidente della Corte, «condanno quest'anima a espiare duecento anni di pena sul pianeta Terra, reincarnandosi per ben tre volte in una nuova vita.»
Continuando disse: «Quest'anima avrà cura di condurre queste altre tre vite nella preghiera e nella penitenza, al fine di lenire il dolore arrecato ad altre anime, le quali nel corso di questo processo hanno chiesto a questa Corte, in ragione dei sentimenti d'amore che vi legarono in vita, di esser assai clemente nel formulare questa Sentenza di condanna appena emessa nei vostri confronti.»
Non dissi nulla. Non replicai. Accettai di reincarnarmi per altre tre volte in una nuova vita sul mio pianeta d'origine. Ero consapevole del fatto che la mia anima mi avrebbe costretto a vivere nel pentimento, Ad maiorem Dei gloriam, di luterana memoria.
Prima di uscire dalla sala dell'assemblea, il Presidente disse: «Accompagnate quest'anima nella sala dell'oblio, affinché si possa reincarnare in una nuova vita.»
E ancora, rivolgendosi direttamente al mio spirito: «Ricordati che ti restano solo queste tre possibilità di redenzione, e che se dovessi fallire miseramente la prova di virtù che ti è stata assegnata, ti ritroverai a dover lottare con le fiere, i prossimi tuoi simili.»
Girai lo sguardo verso i miei due carcerieri che mi stavano per accompagnare nella sala dell'oblio quando, a un tratto, mi balenò in mente un ricordo di una vita da me già trascorsa, sintetizzabile in questa massima ricca di saggezza: «Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso.»
Mi feci coraggio, lasciandomi trascinare in quella nuova realtà e dimensione dell'essere.