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Corte di Cassazione Sez. Sesta Pen. - Sent. del 13.07.2009 n. 28553
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta Penale
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ( … ) nato a ( … ) , avverso
l’Ordinanza emessa ex art. 310 cpp in data ( … ) dal Tribunale di Perugia, esaminati gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott, Giacomo Paeloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott, Carlo Di Casola, che ha concluso per il rigetta del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. ( … ) , che ha insistito per l’accoglimento deI ricorso.
Motivi della decisione
1- Nel quadro di articolate indagini su estese manifestazioni di mobbing in ambiente lavorativo verificatesi presso l’ azienda municipalizzata per Io smaltimento dei rifiuti urbani, scandite da molteplici attività dei vertici aziendali volte a conseguire l’acquiescenza dei lavoratori (in particolare presso il termovalorizzatore) alle carenze degli Impianti di sicurezza e di prevenzione di infortuni, sottoponendo gli stessi lavoratori a ripetuti provvedimenti di dequalificazione, di depotenziamento dei rispettivi ruoli e a minacce di sanzioni disciplinari ingiustificate, il precedente pubblico ministero presso il Tribunale di Terni contestava al direttore generale dell’ azienda reati continuati di maltrattamenti, abuso di ufficio, lesioni personali, violenza privata e omissione dolosa di cautele antinfortunistiche.
Con atto del 9.9.2008 lo stesso pubblico ministero rinnovava la richiesta ex art. 290 cpp di applicazione nei confronti del ( … ) della misura cautelare dell’interdizione temporanea dall’esercizio dell’attività di direttore generale della azienda, di presidente di aziende private, municipalizzate o a capitale misto, richiesta già rigettata dal gip. il 10.62008, individuando un rilevante dato di novità accreditante la fondatezza delle accuse mosse all’indagato in una informativa integrativa della ASL del 10.06.2008 (nuove audizioni dei lavoratori oggetto di mobbing).
Il g.i. p. del Tribunale di Terni con ordinanza in data 25.09.2008 respingeva anche la nuova richiesta di misura interdittiva, osservando che - impregiudicata una eventuale completa verifica dibattimentale delle accuse mosse alla ( … ) i molti altri coindagati e le emergenze delle indagini non delineavano la sussistenza dei presupposti per l’adozione della sollecitata misura interdittiva, la vicenda continuando a lambire non secondari aspetti di mera rilevanza civilistica o giuslavoristica sovrapposti, spesso in contesti di ardua differenziazione, a quelli ritenuti dotati di rilevanza penale.
Il pubblico ministero proponeva appello contro l’ordinanza reiettiva del g.i.p., ripercorrendo le risultanze delle indagini preliminari e censurando le conclusioni del gip elusive della tutela penale richiesta dei fatti verificati in seno alla gestione aziendale del personale della aggravanti della ripetitività dei contegni antigiuridici del ( … ) rimasto a ricoprire la carica di direttore generale pur dopo l’avvio dell’inchiesta penale.
2. Il Tribunale distrettuale di Perugia, quale giudice dell’appello cautelare, con l’ordinanza in data 10.11.2008, richiamata in epigrafe, ha accolto l’impugnazione del p.m. ed ha applicato al ( … ) la misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare per mesi due l’attività di direttore generale e di presidente di aziende private, municipalizzate o a capitale misto.
Il Tribunale in limine ha respinto le eccezioni preliminari formulate in rito dalla difesa dell’indagato in tema di presunto giudicato cautelare (in riferimento al primo provvedimento del g.i.p. di rigetto della richiesta cautelare non impugnato dal pm.) e di tardività dell’appello del p.m.
Nel merito i giudici di appello hanno ritenuto la posizione del ( … ) raggiunta da gravi indizi di colpevolezza in ordine agli ascritti reati di maltrattamenti, lesioni personali e violenza privata (il reato di cui all’art. 323 cp non consentendo, per pena edittale, l’applicazione di misure cautelari) sulla base dei molteplici elementi probatori raccolti in corso di indagine e della loro univoca rilevanza penale, ulteriore e diversa (oltre che con essi non confliggente) rispetto ai concorrenti profili di natura civilistica avvolgenti l’intera vicende (misure disciplinari adottate nei confronti dei lavoratori dei ricorsi proposti dai lavoratori davanti al giudice dei lavoro, ecc.). Elementi contrassegnati dalle dichiarazioni testimoniali dei lavoratori vittime di condotte “costrittive” dei vertici aziendali ed in primo luogo del direttore generale a dichiarazioni caratterizzate da verificata attendibilità e spesso riscontrate da certificazioni sanitarie relative agli stati di infermità sopportati dai lavoratori “mobbizzati”. Alla gravità del quadro indiziario il Tribunale ha, poi, ritenuto congiungersi la sussistenza di esigenze cautelari connesse ai pericolo di prosecuzione dell’attività criminosa e al pericolo di inquinamento delle fonti di prova emergendo il realizzarsi di atteggiamenti vessatori o intimidatori del ( … ) fino allo stesso mese di novembre 2008.
3.- Contro la descritta ordinanza del giudice dell’appello cautelare ha proposto ricorso per cassazione il difensore di ( … ) adducendo i seguenti vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione.
1. Violazione dei principi regolanti il giudicato cautelare. Erroneamente citando gli artt. 322 bis e 324 cpp, il ricorrente lamenta la mancata declaratoria di inammissibilità e/o tardività dell’appello del p.m. contro l’ordinanza del g.i.p. del 25.9.2008, per essersi già formato il giudicato cautelare in relazione alla medesima richiesta cautelare del p.m. respinta dal g.i.p. con l’ordinanza del 10.06.2008 non impugnata dal p.m., che - d’altro canto - con la nuova richiesta di misura cautelare interdittiva non ha proposto nuovi o diversi elementi dì valutazione rispetto alla prima rigettata richiesta cautelare.
2. Violazione dell’art. 407 cpp. Il Tribunale di Perugia apprezzato, ai fini dell’applicazione della misura cautelare nei confronti del ( … ) elementi indiziari non utilizzabili perché acquisiti dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari nei confronti dell’indagato iscritto nel registro delle notizie di reato fin dal 12.5.2006 per il reato di lesioni personali plurime.
3. Erronea applicazione dell’art. 273 cpp sotto duplice profilo. Da un lato i giudici dell’appello cautelare hanno ritenuto ininfluente ai fitti della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti del ( … ) la circostanza che pressoché tutti i procedimenti disciplinari promossi dall’azienda e per essa dal direttore generale sono stati confermati nella competente sede civile (giudice del lavoro), ma hanno omesso di considerare che la riconosciuta legittimità dell’operato del ( … ) nei rapporti con il personale esclude la rilevanza penale dei fatti, conclamando una corretta applicazione da parte dell’indagato dello ius corrigendi che è pacificamente riconosciuto anche al datore di lavoro. Da un altro lato il Tribunale ha tralasciato di constatare che i procedimenti disciplinari sono stati promossi dall’indagato solo in ragione della sua qualità di direttore generale dell’ azienda, ma i fatti oggetto delle singole iniziative disciplinari sono stati segnalati o riferiti dai superiori gerarchici dei lavoratori (la formalizzazione dei procedimenti si configura come atto dovuto del direttore generale).
4. Difetto di motivazione su elementi segnalati dalla difesa dell’indagato in opposizione all’appello cautelare del p.m. accolto dal Tribunale. In particolare con le memorie difensive è stata allegata una consulenza tecnica medico-legale redatta dal prof. ( .. . ) critica sui rapporti di valutazione psicodiagnostica concernenti il disadattamento dei lavoratori della azienda considerati in imputazione. Ma il Tribunale ha completamente ignorato tale apporto scientifico, dando assoluto credito agli accertamenti svolti dalla ASL di Terni.
5. Con memoria depositata 11 12.3.2008 il difensore del ricorrente ha ribadito le doglianze espresse con il ricorso ed ha delineato un motivo nuovo integrato dalla violazione dell’art. 274 cpp in punto di esigenze cautelari, della cui esistenza il Tribunale perugino non avrebbe offerto idonea dimostrazione. In realtà alla tematica si giustappone un ulteriore sostanziale motivo nuovo rappresentato dall’addotto travisamento dei fatti da provare o, più esattamente, dal travisamento della prova con riguardo alle evenienze segnalate nella consulenza tecnica dell’indagato già prima citata, laddove si rileva la violazione del protocollo nazionale per il riconoscimento dei casi di mobbing, alla formulazione dei giudizi medici collegiali raccolti dalla ASL di Terni non avendo partecipato (oltre a medici del lavoro) uno psichiatra ma soltanto uno psicologo.
4.- Il ricorso proposto nell’interesse di ( … ) non può trovare accoglimento per infondatezza o per indeducibilità dei delineati motivi di censura, che per buona parte lambiscono contorni di genencità, essendo costituiti dalla replica di rilievi già formulati in sede difensiva innanzi al Tribunale di Perugia e da questo congruamente vagliati.
1. Il motivo concernente la supposta inammissibilità (e/o tardività) dell’appello del p. m. contro l’ordinanza del g.i.p. reiettiva della richiesta cautelare per la preclusione derivante dal cd, giudicato cautelare (per essere stata già respinta la richiesta cautelare del p. m. con un precedente provvedimento del gip, non impugnato) è destituito di fondamento. Con corretto ragionamento, infatti, l’ordinanza impugnata ha evidenziato come legittimamente il procedente p. m. abbia fondato la seconda nuova richiesta di applicazione della misura interdittiva su nuovi elementi di prova sopravvenuti e atti a surrogare il paradigma indiziario ricomposto nei confronti del ( … ) (informativa ASL del 5.7. 2008; informazioni testimoniali rese dal p.m. il 21. 08.2008;
referto INAIL 12.8.2008 con cui si riconosce al lavoratore della ASM persona offesa una malattia professionale ritenuta ascrivibile a fatti di mobbing).
In vero la formazione del giudicato cautelare, in applicazione del generale principio dei ne bis in idem, ha una sua ragion d’essere - con effetti preclusivi endoprocessuali di istanze o impugnazioni per i medesimi fatti unicamente a fronte della prospettazione di una stessa situazione anteriormente valutata ovvero di questioni già decise. Nessuna preclusione può operare quando, come nel caso relativo all’indagato l’istante o impugnante rappresenti la sopravvenuta acquisizione di elementi indiziari nuovi o integrativi di quelli già disponibili, i quali - mutando i referenti dell’anteriore situazione fattuale - giustificano la rinnovata analisi e valutazione della re giudicanda cautetare (cfr.: Cass. Sez. 1, 19.1.2007 n. 15906, Patta, n. 236278; Casa. Sez. 1 26.6.2008 n. 34607, Favan, n .240703).
2. Il secondo motivo di impugnazione (logicamente connesso al primo), relativo alla inutilizzabilità degli atti valutati dal Tribunale perché sopravvenuti alla scadenza dei termini delle indagini preliminari, è parimenti infondato. Anche in questo caso giuridicamente corretta deve considerarsi la deduzione dei giudici dell’appello cautelare che hanno respinto l’omologa eccezione preliminare sollevata dalla difesa dell’indagato. Si osserva nell’ordinanza impugnata: ‘‘come comprovato dalla documentazione prodotta dal p.m., i termini in questione non risultano scaduti, dovendosi aver riguardo alla data in cui il nominativo del ( … ) è stato iscritto per le fattispecie che interessano specificamente la richiesta di misura cautelare e alle proroghe intervenute tempestivamente”.
Non è revocabile in dubbio che il termine di massima durata delle indagini preliminari prorogate, alla scadenza del quale divengono inutilizzabili gli atti di indagine posteriori, decorre non dalla prima iscrizione dell’indagato nel registro delle notizie di reato, ma dalla iscrizione progressiva - in caso di pluralità di reati via via accertat - dello specifico titolo del reato o dei reati per i quali si procede ad un determinato incornbente processuale ovvero si richiede la adozione di una determinato provvedimento giudiziario (va Cass. SU., 21.62000 n. 16, Tammaro, n. 216248; Cass. Sez. 1, 1012006 n. 5484, PM sost. proc. Genovese, n . 235100).
3. Le censure espresse in tema di addotta inidoneità dei gravi indizi di colpevolezza ritenuti dal Tribunale perugino sussistenti a carico del ( … ) terzo motivo di ricorso e le censure strettamente connesse in tema di carenza di motivazione per omesso vaglio delle conclusioni di una consulenza tecnica dell’indagato (quarto motivo di ricorso) sono manifestamente infondate e in sostanza insuscettibili di proposizione nel giudizio di legittimità. Per un verso non può non constatarsi che il Tribunale ha preso già in considerazione le odierne doglianze del ricorrente (sia pur enunciate in veste di resistente all’appello interposto dal p.m. alle quali ha fornito adeguata e logica risposta, evidenziandone la palese fragilità.
Il Tribunale ha affrontato sia il tema della legittimità o non dei procedimenti disciplinari riconducibili all’indagato, di cui ha rimarcato l’inconferenza valutativa con il conforto della giurisprudenza di questa Corte regolatrice (l’ordinanza richiama la decisione Cass. Sez. 6. 8. 2.2006 n. 31413, secondo cui la condotta vessatoria integrante mobbing non è esclusa dalla formale legittimità delle iniziative disciplinari assunte nei confronti dei dipendenti mobbizzati), sia la lineare riconducibiità sostanziale e non solo formale (in virtù della sua carica aziendale) al ( … ) dei contegni prevaricatori attuati nei confronti di numerosi dipendenti (non a caso il Tribunale ha menzionato l’episodio della “nuova” aggressione verbale attuata nei confronti del dipendente ( … ) dall’indagato, pur già edotto delle indagini in corso nei suoi confronti). In tale chiesto il rilievo concernente il mancato esame della consulenza tecnica del prof. ( … ) non solo è incongruo sul piano formale (non delineandosi un obbligo di specifica risposta da parte del Tribunale non essendo ( … ) la parte appellante) ma è altresì sostanzialmente del tutto infondato. Il Tribunale ha offerto, infatti, una indiretta risposta ai rilievi formali del consulente sulla formazione dei collegi di valutazione della significatività medico - diagnostica degli episodi di mobbing, per il semplice motivo che la solidità del quadro indiziario è stata apprezzata in particolar modo in base alle dichiarazioni dei singoli lavoratori raggiunti da comportamenti di mobbing (richiami, censure, procedimenti disciplinari, mansioni ridotte; ecc.). Agli argomenti di valutazione delle complessive risultanze probatorie, poi ed in ultima analisi, il ricorrente contrappone una propria personale (e inevitabilmente riduttiva) rilettura in punto di fatto di tali risultanze, delle quali invoca una improponibile (censure in punto di fatto non consentite) rivisitazione in questa sede di legittimità.
4. Il “motivo nuovo” afferente alla asserita inadeguata valutazione delle esigenze cautelari legittimanti ex art. 274 cpp l’adozione della misura cautelare interdittiva è con tutta chiarezza indeducibile, poiché non presenta alcun collegamento con i motivi esposti con l’originario ricorso interamente imperniato sulla critica del quadro indiziario delineato dall’impugnata ordinanza del Tribunale di Perugia.
In base al combinato disposto degli arti 585 cp. 4 cpp (in rel. artt. 311 e 611 cpp) e 167 disp. att. cpp ) la prospettazione di motivi “nuovi” è consentita nei limiti in cui siffatti motivi riguardino capi o punti della decisione impugnata già oggetto di censura nell’originario atto di impugnazione ai sensi dell’art. 581 cpp (cff. a pluribus Cass. Sez 5. 22.9.2005 n. 45725 n. 233210: “i motivi nuovi a sostegno dell’impugnazione, previsti nelle norme concernenti il ricorso per cassazione, né in materia cautelare (art. 311co.. 4 cpp.) devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell’originario atto di gravame ai sensi dell’art. 531, lett. a, cpp’”).
Le ulteriori censure (”nuove”) esposte con la memoria difensiva depositata il 12.3.2008, deducenti il travisamento della prova in relazione a tutti i profili dell’analisi decisoria del Tribunale di Perugia, sono anch’esse indeducibili per le ragioni già esposte, siccome incentrate su una non consentita ricostruzione e reinterpretazione alternativa di meri elementi fattuali correlati ai diacronici sviluppi delle condotte oggetto di indagine penale, logicamente apprezzati nella motivazione dell’ordinanza impugnata alla stregua di un corretta applicazione dei criteri di valutazione della prova e, per ciò stesso, non ripercorribili o revisionabili in questa sede di legittimità.
Al rigetto dell’ impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, demandandosi alla cancelleria le comunicazioni di rito connesse alla esecutività del provvedimento cautelare impugnato.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e delle spese processuali.
Manda alta cancelleria per gli adempimenti condanna il ricorrente al pagamento di cui all’art. 28 reg. esec. c.p.p.
Depositata in Cancelleria
il 13.07.2009
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Già verso la fine del XVI secolo i botanici iniziarono ad analizzare le proprietà della bevanda. Dopo Rauwolf, nel 1713 il botanico francese Antoine de Jusseieu realizzò una delle più significative pubblicazioni scientifiche sulla anatomia del caffè. A coloro ai quali l'uso del caffè provoca troppo eccitamento - può provocare in soggetti predisposti episodi di tachicardia sinusale, quindi cardiopalmo, oppure insonnia - viene consigliato di astenersene o di usarlo con moderazione; l'effetto potrebbe anche essere corretto mescolandovi un po' di cicoria oppure orzo tostato. L'uso costante potrebbe neutralizzare gli effetti negativi del caffè su molte persone, ma potrebbe anche nuocere, essendovi dei temperamenti tanto eccitabili da non essere correggibili. Pellegrino Artusi sosteneva che l'uso del caffè dovesse essere proibito ai più giovani.
Secondo una diceria ottocentesca, il caffè eserciterebbe un'azione meno eccitante nei luoghi umidi e paludosi e si riteneva che questa fosse la ragione per cui i paesi in cui se ne fa maggior consumo in Europa sono il Belgio e l'Olanda. In Medio Oriente, ove si usa di ridurlo in polvere finissima e farlo all'antica per berlo ancora torbido, il bricco, nelle case private, è sempre sul fuoco.
Secondo il medico Paolo Mantegazza, patologo ed igienista, il caffè - contrariamente a quello che comunemente si pensa - non favorisce in alcun modo la digestione; tuttavia può essere fatta una distinzione: il criterio può essere riferito a coloro ai quali il caffè non provoca eccitazione particolare, mentre per coloro sensibili alla bevanda, può portare la sua azione anche sul nervo pneumogastrico; ed è un dato di fatto innegabile che possano digerire meglio (e l'uso invalso di prendere una tazza di buon caffè dopo un lauto pranzo ne è una testimonianza, neppure troppo indiretta).
Preso alla mattina a digiuno pare che il caffè sbarazzi lo stomaco dai residui di una imperfetta digestione e lo predisponga ad una colazione più appetitosa; va precisato ad ogni modo che una tazzina di caffè, cioè 10 cL di caffè, e un cucchiaino di zucchero, apportano all'organismo solo 45 calorie in totale, contro le 400 indicativamente raccomandate dai dietologi per una colazione bilanciata, una che cioè fornisca il 29% delle calorie consumate nelle 24 ore successive: è fortemente sbagliato, pertanto, sostituire la colazione con una semplice tazzina di caffè, aggiungendo a ciò che, contrariamente al pensiero comune, trascurare la colazione espone gravemente all'obesità gli individui predisposti ad ingrassare. Resta inoltre valida la raccomandazione della Food and Drug Adminstration di "evitare se possibile i cibi, le bevande e i medicinali che contengono caffeina, o comunque consumarli solo raramente". Molti ricercatori sconsigliano il caffè decaffeinato, cioè quello contenente meno del 0,1% di caffeina, rimarcando l'uso di solvente tossico per eliminare la caffeina, del quale rimarrebbero tracce, che tuttavia per legge dovrebbero non essere sopra una soglia minima, comunque considerata dai medesimi detrattori troppo alta (es. etilmetilchetone: 20 mg/kg; se subisce reazioni di condensazione, forma dei veleni). In realtà molte aziende utilizzano dei metodi di produzione del decaffeinato che non necessitano di alcun solvente realmente tossico, e che quindi si possono considerare sicuri.
Prima di mettersi in viaggio il caffè non è consigliato, se non dopo aver mangiato. Infatti è uno stimolante e facilita l'attenzione, ma favorisce anche un'ipersecrezione gastrica fastidiosa, soprattutto a stomaco vuoto.
Il caffè mescolato al latte bollente (il famoso cappuccino) ha la proprietà di bloccare l'appetito ed è comunemente pensato essere un sostitutivo del pranzo anche se impropriamente. Questo perché, con la temperatura, l'acido tannico del caffè si combina con la caseina del latte, dando luogo al tannato di caseina, composto difficile da digerire. (Fonte: it.wikipedia.org)
Dopo le feste sarà difficile perdere i chili in più messi su così in fretta, soprattutto perchè provengono da dolci e grassi saturi, molto più ardui da smaltire. Ma vediamo come correre ai ripari:
Occhio agli spuntini e ai dolci fuori pasto: cioccolatini, salatini, e stuzzichini vari, consumati tra un pranzo e una cena a volte sono più deleteri per la linea del pasto stesso. E’ inutile trattenersi sulle dosi di pane e pasta se poi ci si butta con foga su panettoni e torroncini.
Al posto di patatine fritte e salsine ipercaloriche, come contorno offrite ai vostri ospiti crudités e verdure fresche: saranno un piacevole diversivo e offriranno un po’ di sollievo anche al nostro stomaco, facilitando la digestione.
Per insaporire i vostri piatti, utilizzate le spezie: daranno un tocco di esotismo e originalità alle vostre portate senza minare la linea come fanno olio, sale e burro.
Mentre cucinate, evitate di provare ogni due minuti il sugo o la carne o tutto ciò che state preparando. Si immettono un sacco di calorie senza accorgersene ancor prima di sedersi a tavola. Per resistere alla tentazione masticate una chewing-gum senza zucchero.
Non comprate troppi cioccolatini e dolci, ma solo lo stretto indispensabile. Tutti i dolciumi che restano nella dispensa a fine feste verranno comunque consumati, e indovinate da chi? Proprio da voi! Con la scusante che “è peccato gettarli via!”. E così a Pasqua corriamo il rischio di stare ancora a mangiare il pandoro avanzato!
Se proprio dovete acquistare patatine e stuzzichini, comprate quelli dietetici, nessuno si accorgerà della differenza! Lo stesso vale per lo yogurt, da utilizzare anche per fare delle torte semplici e gustose, optate per quello magro.
Per evitare di esagerare con i drink alcolici, ricchi di calorie, offritevi di guidare quando uscite con gli amici, o di riaccompagnare a casa qualche ospite: sarà un ottimo modo per resistere alla tentazione di bere troppo.
Fate sempre uno spuntino sano prima di recarvi ad una festa o ad una cena: arrivare affamati e buttarsi sul buffet è assolutamente da evitare se si vuole mantenere la linea.
Evitate di stare sempre seduti: passeggiate in centro, all’aria aperta, o se siete chiusi in casa, proponete giochi che vi permettano di fare movimento: ballare, organizzare tornei alla Nintendo Wii e, se siete con il vostro partner, fate l’amore: è un ottimo modo per smaltire le calorie divertendosi e guadagnandoci anche in buon umore.
29 dicembre 2008.
Proprio quando daremmo qualunque cosa per nasconderle, loro si disegnano
sul viso tradendo la nostra intimità emotiva: frutto di piccoli e spesso
impercettibilmente precisi movimenti muscolari, le espressioni del viso,
specchio dell'anima, sono un 'linguaggio' universale che pare venire da
lontano, eredità dei nostri antenati, nato per assolvere a funzioni pratiche al
di là di quella della comunicazione. Uno studio unico nel suo genere pubblicato
sul Journal of Personality and Social Psychology svela infatti che il
linguaggio del viso è radicato nella nostra stessa natura e quindi non è figlio
di un processo di apprendimento; come a dire che nasciamo già capaci di
esprimere emozioni attraverso la mimica del volto. Realizzato presso la San
Francisco State University da David Matsumoto, lo studio si è basato sul
confronto di oltre 4800 foto di visi di atleti delle Olimpiadi del 2004 e delle
Paraolimpiadi, sportivi non vedenti dalla... segue »
11 Novembre 2008.
Efficacia, bellezza e cura. Questo principio cosmetico che trascende l'applicazione personale per arrivare alla detersione delle superfici della nostra casa è oggi una conquista decisiva, che supera due aspetti che in passato erano luogo comune. Da un lato, il falso principio che i prodotti per essere efficaci devono "usare le maniere forti" e dall'altro il luogo comune che, se si predilige la delicatezza, si perde in efficacia. Oggi i prodotti all'avanguardia garantiscono in ugual misura entrambi i due requisiti: efficacia e cura, con risultati ampiamente dimostrati. I risultati migliori nella ricerca e nella protezione della bellezza si ottengono con interventi non aggressivi. Leggi l'approfondimento per saperne di più ...
Buonasera! Oggi mi pregio di pubblicare la recensione del romanzo giallo "L'infanzia violata", dello scrivente Francesco ...
La storia del blog nasce nel 1997 in America, quando lo statunitense Dave Winter sviluppò un software che permise la prima pubblicazione di contenuti sul web. Nello stesso anno fu coniata la parola weblog, quando un appassionato di caccia statunitense decise di parlare delle proprie passioni con una pagina personale su Internet. Il blog può essere quindi considerato come una sorta di diario personale virtuale nel quale parlare delle proprie passioni attraverso immagini, video e contenuti testuali. In Italia, il successo dei blog arrivò nei primi anni 2000 con l’apertura di diversi servizi dedicati: tra i più famosi vi sono Blogger, AlterVista, WordPress, ma anche il famosissimo MySpace e Windows Live Space. Con l’avvento dei social network, tra il 2009 e il 2010, moltissimi portali dedicati al blogging chiusero. Ad oggi rimangono ancora attivi gli storici AlterVista, Blogger, WordPress e MySpace: sono tuttora i più utilizzati per la creazione di un blog e gli strumenti offerti sono alla portata di tutti. Questo blog, invece, nasce nel 2007; è un blog indipendente che viene aggiornato senza alcuna periodicità dal suo autore, Francesco Toscano. Il blog si prefigge di dare una informazione chiara e puntuale sui taluni fatti occorsi in Sicilia e, in particolare, nel territorio dei comuni in essa presenti. Chiunque può partecipare e arricchire i contenuti pubblicati nel blog: è opportuno, pur tuttavia, che chi lo desideri inoltri i propri comunicati all'indirizzo di posta elettronica in uso al webmaster che, ad ogni buon fine, è evidenziata in fondo alla pagina, così da poter arricchire la rubrica "Le vostre lettere", nata proprio con questo intento. Consapevole che la crescita di un blog è direttamente proporzionale al numero di post scritti ogni giorno, che è in sintesi il compendio dell'attività di ricerca e studio posta in essere dal suo creatore attraverso la consultazione di testi e documenti non solo reperibili in rete, ma prevalentemente presso le più vicine biblioteche di residenza, mi congedo da voi augurandovi una buona giornata. Cordialmente vostro, Francesco Toscano.
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